Le note (1), (3), (6), (8) e (9) della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono sostituite dalle seguenti: "(1) Sara' pari a 100 il parametro per gli apprendisti e a 230 per i capi draga e per i comandanti di rimorchiatori e i capi macchinisti del servizio escavazione porti, nonche' per i padroni di rimorchiatori e i padroni marittimi per il traffico". "(3) Le carriere speciali sono soppresse con trasformazione delle stesse in apposite carriere ordinarie. I tronconi direttivi delle attuali carriere speciali sono direttamente trasformati in carriere direttive ordinarie. Si fara' luogo, in attuazione dell'articolo 25 della presente legge, ad una analisi globale del livello delle funzioni di ciascuna carriera speciale, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, per stabilire se i tronconi di concetto devono essere inseriti nella corrispondente carriera direttiva o sostituiti da una carriera di concetto ordinaria. I posti disponibili per un periodo di otto anni nella carriera direttiva ex speciale, sono riservati agli impiegati in servizio al 1 luglio 1970 nel corrispondente troncone di concetto ex speciale". "(6) Con assoggettamento dei nuovi stipendi alle comuni ritenute previdenziali (con esclusione del carabiniere ausiliario) ed erariali e con l'applicazione di una aliquota di detrazione dell'anzianita' di servizio, ai fini del computo degli aumenti periodici, di sei anni per gli appuntati e di due anni per i carabinieri con oltre nove anni di anzianita' di servizio". "(8) Il parametro dell'aiutante di battaglia potra' essere previsto anche per i marescialli maggiori e gradi corrispondenti ai quali sia conferita, previa opportuna selezione, apposita qualifica per un'aliquota non superiore al dieci per cento dei posti di organico di sottufficiale; per quest'ultima qualifica la detrazione dell'anzianita' di servizio, ai fini del computo degli aumenti periodici, e' fissata a diciotto anni. Per i restanti sottufficiali la detrazione predetta e' stabilita come segue: sergente maggiore, anni due; vice brigadiere e brigadiere, anni zero; maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore e aiutante di battaglia, rispettivamente, anni sei, dieci, dodici e dodici". "(9) Per il sottotenente di complemento il parametro sara' pari a 160, se di prima nomina o richiamato a domanda, o a 165, se trattenuto o richiamato d'autorita'. La detrazione dall'anzianita' di servizio, ai fini del computo degli aumenti periodici, e' cosi' modificata per gli ufficiali dei seguenti gradi e di quelli corrispondenti: tenente e capitano, anni zero; maggiore e tenente colonnello, rispettivamente, anni sei e diciassette". Alla nota (4) della stessa legge sono aggiunte le parole: "Il parametro sara' pari a 370 per gli ispettori principali delle ferrovie dello Stato attualmente in servizio nonche' per gli appartenenti alla carriera direttiva delle ferrovie dello Stato delle qualifiche inferiori attualmente in servizio allorche' in base alle norme in vigore maturerebbero la promozione alla qualifica di ispettore principale".

Testo vigente dal 9 novembre 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-10-28;775~art22 · fonte del testo

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