L'art. 18 della legge e' sostituito dal seguente: "Ai lavori di riparazione, modificazione e trasformazione eseguiti in Italia, degli scafi, degli apparati motori (macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari) e dei macchinari o apparecchi ausiliari di bordo di navi mercantili, di pontoni di sollevamento, di draghe e di rimorchiatori pontati nazionali, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 7. "Per tali lavori e' pure corrisposto un contributo sui materiali, per ogni quintale di materiale messo in opera, nella misura seguente: lire 3500 per i materiali metallici impiegati nelle riparazioni, modificazioni e trasformazioni degli apparati motori e dei macchinari o apparecchi ausiliari di bordo; lire 2500 per i materiali metallici impiegati nelle riparazioni, modificazioni e trasformazioni dello scafo; lire 1800 per il legname".

Testo vigente dal 22 giugno 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-05-12;348~art9 · fonte del testo

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