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Ciascuno degli artisti di cui al precedente articolo 3 puo' indicare all'ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo un proprio rappresentante, il cui nominativo viene annotato nell'elenco speciale provvisorio. Ogni artista non puo' indicare piu' di un rappresentante e dovra' allegare apposito documento dal quale risultino i poteri conferiti a quest'ultimo secondo le norme dettate in materia dal codice civile. Salvo diverse condizioni di reciprocita', l'artista straniero puo' avere in Italia soltanto un rappresentante italiano. E' vietata l'assunzione di artisti non iscritti nell'elenco speciale e la stipulazione di contratti con rappresentanti che non figurino indicati nell'elenco medesimo. I contratti di scrittura una volta perfezionati, e comunque non oltre 10 giorni dalla prestazione artistica, vengono depositati presso l'ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo. E' fatto altresi' obbligo ai suddetti rappresentanti della tenuta dei libri contabili secondo le disposizioni degli articoli 2214 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1979 al 25 giugno 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1979-01-08;8~art4 · fonte del testo

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