Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 gennaio 1979 al 25 giugno 2008. Leggi il testo vigente →

In attesa del riordinamento della materia, cui si provvedera' con la legge organica di riforma delle attivita' musicali da emanarsi, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, entro il 31 dicembre 1979, e salvo quanto previsto dal successivo articolo 3, il personale artistico e tecnico da impiegare, anche con rapporto di lavoro autonomo, dagli enti lirici, dalle istituzioni concertistiche assimilate, da amministrazioni, enti, istituzioni musicali aventi personalita' giuridica pubblica o privata, nonche' da privati datori di lavoro, per la realizzazione di manifestazioni musicali e di balletto, e' assunto per il tramite dell'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053. E' ammessa la richiesta nominativa. Gli impiegati, gli operai ed i lavoratori in genere da utilizzare per la realizzazione di manifestazioni artistiche sono assunti secondo le norme della legge 29 aprile 1949, n. 264, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1979 al 25 giugno 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1979-01-08;8~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari