Alla convenzione di cui al precedente articolo 2 dovra' essere allegato, oltre che un nuovo progetto di massima aggiornato, anche un nuovo piano finanziario, che ne fa parte integrante, e che sara' redatto prendendo a base di esso gli elementi ed i dati sia dell'investimento complessivo (tanto per il costo delle opere, che per gli oneri finanziari), sia degli oneri e spese di esercizio, sia del volume dei traffici e dei relativi introiti. Detti elementi e dati saranno desunti, per la parte a consuntivo, dai bilanci regolarmente approvati, e, per il futuro, saranno determinati sulla base di progetti, stime e previsioni aggiornati e, per gli introiti, sulla base delle tariffe di cui al successivo articolo 7. In detta convenzione saranno indicati i casi in cui potranno essere apportati adeguamenti tariffari durante il periodo di concessione ed i criteri per la loro determinazione. In essa dovra', altresi', prevedersi: ((1) che gli enti concessionari debbano avere come proprio oggetto sociale principale la costruzione e la gestione delle autostrade;))

  • 2)che facciano parte del collegio sindacale o dei revisori dei conti degli enti concessionari un funzionario del Ministero del tesoro, che ne assume la presidenza, ed uno dell'ANAS. Qualora debba provvedersi a innovazioni, ammodernamenti e completamenti, la nuova convenzione ed il relativo piano finanziario allegato dovranno indicarli specificamente e fissarne i termini e le modalita' di realizzazione. Per gli enti concessionari di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 161, n. 729, la nuova convenzione dovra' altresi' regolare tanto la trasformazione del contributo percentuale in un importo capitale annuo, per trenta anni, corrispondente alla percentuale determinata nella originaria convenzione sul costo complessivo delle opere in essa previsto, quanto le modalita' di corresponsione del contributo come sopra trasformato.

Testo vigente dal 19 maggio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 maggio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1971 al 19 maggio 1999. 18 parole tolte, 8 parole aggiunte.

1) che gli enti concessionari debbano avere come tolto: scopo esclusivamente aggiunto: proprio oggetto sociale principale la costruzione e tolto: l'esercizio delle autostrade assentite in concessione, salva la facolta' di partecipazioni in enti aventi fini analoghi aggiunto: la gestione delle autostrade;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-04-28;287~art3 · fonte del testo

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