Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 agosto 1939 al 1 gennaio 1956. Leggi il testo vigente →
Di ogni autorizzazione concessa per l'esercizio di stabilimenti ed impianti di stufatura ed essiccazione di bozzoli il Prefetto dara' notizia al Consiglio provinciale delle corporazioni, il quale terra' l'elenco aggiornato degli stabilimenti od impianti autorizzati nella provincia e ne inviera' copia all'Ente nazionale serico che curera' la tenuta dell'elenco aggiornato degli impianti autorizzati, per tutto il Regno.
Testo in vigore dal 30 agosto 1939 al 1 gennaio 1956
