Il secondo comma dell'articolo 4-quinquies del, decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, come sostituito dall'articolo 13 della legge 7 marzo 1981, n. 64, e' sostituito dal seguente: "Nel caso di trasferimento totale o parziale dell'immobile per atto tra vivi all'acquirente o al donatario e' concesso il contributo spettante al proprietario al 14 gennaio 1968 dell'immobile danneggiato, contributo conteggiato ai sensi delle norme in vigore all'atto della concessione ancorche' l'immobile sia stato oggetto di piu' trasferimenti".

Testo vigente dal 16 agosto 1984

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-08-13;462~art9 · fonte del testo

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