Gli impianti di alimentazione dell'energia elettrica a servizio dei baraccamenti costruiti per il ricovero dei sinistrati a seguito dei terremoti del 1968 in Sicilia passano in proprieta' dell'Ente nazionale energia elettrica, il quale e' obbligato ad assumere tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' quelli relativi allo smontaggio degli impianti stessi. Tale smontaggio e' effettuato dall'Ente nazionale energia elettrica, su richiesta del provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia.

Testo vigente dal 16 febbraio 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-02-05;21~art24 · fonte del testo

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