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Per tutti gli atti ed i provvedimenti inerenti alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello Stato ovvero alla concessione di contributi, previsti dal decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, i relativi controlli sono esercitati in via successiva. Il responsabile dell'ufficio, cui sono accreditati i fondi occorrenti per provvedere alle spese sugli stanziamenti autorizzati, da' ragione alla fine di ogni anno delle spese comunque eseguite all'ufficio di controllo della Corte dei conti. I conti stessi, compilati distintamente a seconda che si tratti di spese effettuate mediante ordinativi di pagamento o mediante sub-anticipazioni, sono sottoposti al controllo della ragioneria regionale dello Stato, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544. Nei limiti del quinto dell'importo contrattuale e delle somme a disposizione per lavori imprevisti, il direttore dei lavori dispone direttamente, a mezzo di apposite perizie suppletive e di variante, la esecuzione di maggiori opere, di lavori non previsti o di varianti, di cui si presenti la necessita', sempre che non alterino i volumi, la natura e la destinazione d'uso delle opere.

Testo in vigore dal 3 maggio 1975 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-04-12;133~art2 · fonte del testo

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