Oltre agli oneri di cui all'articolo 2, il Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori assume a proprio carico:

  • a)i contributi per il trattamento economico e le spese per la tutela previdenziale e assicurativa del capo cantiere e del vice capo cantiere assunti dall'ente gestore, nella misura rispettivamente di L. 8.000 e di L. 7.000 giornaliere, misura che potra' essere adeguata ogni biennio con le modalita' di cui all'articolo 1;
  • b)i contributi, entro il limite di 5 unita' per cantiere e di L. 4.000 pro capite per ogni giornata di effettivo lavoro, da concedersi agli enti gestori sulle spese inerenti al trattamento economico della manodopera specializzata;
  • c)eventuali contributi per le spese di acquisto di materiale. Tali contributi possono concedersi con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro il limite di 2 milioni di lire per ogni cantiere e con prevalenza in favore di enti gestori operanti nelle zone in via di sviluppo;
  • d)eventuali contributi, a favore di enti pubblici gestori di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana entro il limite di un milione e con le modalita' di cui al precedente punto c) per spese di nolo di mezzi meccanici eventualmente occorrenti.

Testo vigente dal 29 agosto 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-08-06;418~art3 · fonte del testo

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