[1]La tutela previdenziale ed assistenziale e' assicurata ai lavoratori di cui all'articolo precedente mediante contributi posti a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, determinati nelle seguenti aliquote:

[2]Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti: 10,14%;

[3]Assicurazione contro la tubercolosi: 2,01%;

[4]Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani: 0,16%;

[5]Assegni familiari: 5%;

[6]Assicurazione contro le malattie: assistenza assicurati: 7,50%; assistenza alle lavoratrici madri: 0,31%;

[7]Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro la silicosi: 5%.

[8]I contributi di cui al comma precedente sono versati, da parte degli enti gestori, all'INPS, all'INAM e all'INAIL, con le modalita' e nei termini previsti per il versamento dei contributi dovuti per i lavoratori agli istituti medesimi. Le prestazioni dell'assicurazione contro le malattie sono estese ai familiari a carico per i lavoratori subordinati di cui al primo comma. Per l'individuazione dei familiari si applicano, in conformita' della disciplina vigente per i lavoratori assicurati presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, le norme di cui al testo unico sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni. Gli assegni di cui all'articolo precedente sono presi a base per il calcolo dei contributi assicurativi e assistenziali e delle prestazioni previste dalla presente legge salvo quanto disposto nel comma successivo. Le prestazioni dovute dall'INAIL, in caso di infortunio, a titolo di rendita di inabilita' e di rendita ai superstiti dei lavoratori di cui al primo comma dell'articolo 1 sono ragguagliate alla retribuzione della qualifica iniziale prevista per i lavoratori occupati nella medesima attivita' alla quale i lavoratori di cui all'articolo 1 sono addetti e comunque a retribuzione non inferiore a quella piu' bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d'opera della stessa categoria e lavorazione.

Testo vigente dal 29 agosto 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-08-06;418~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari