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Il primo comma dell'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' sostituito dal seguente: "Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti o non rispondenti a quelli indicati sulla merce o pone in vendita miscugli in casi non consentiti ovvero pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli ultimi tre commi del precedente articolo 17, e' punito con la multa stabilita in misura proporzionale di L. 20.000 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri e comunque per un importo non inferiore a L. 100.000, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato".

Testo in vigore dal 12 maggio 1976 al 14 marzo 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-04-20;195~art34 · fonte del testo

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