Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 maggio 1976 al 14 marzo 2021. Leggi il testo vigente →

L'articolo 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' sostituito dal seguente: "E' istituito, con sede in Roma, l'istituto dei registri di varieta' di prodotti sementieri con il compito di effettuare le prove ai fini dell'iscrizione delle varieta' nei registri, controllare la conservazione in purezza delle varieta' iscritte e curare la tenuta dei registri medesimi. L'istituto, sottoposto alla tutela e vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, svolge anche tutti gli altri compiti che possono essergli affidati dal Ministero medesimo".

Testo in vigore dal 12 maggio 1976 al 14 marzo 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-04-20;195~art30 · fonte del testo

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