Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 maggio 1976 al 10 agosto 1982. Leggi il testo vigente →

I prodotti sementieri appartenenti a varieta' iscritte nei registri di cui al successivo articolo 4, non possono essere venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio se non appartengono alle categorie di base, certificata e standard, previste dal precedente articolo 2. Gli imballaggi dei prodotti sementieri delle categorie di base e certificata devono essere muniti, in aggiunta ad un cartellino che deve recare le indicazioni del nome ed indirizzo della ditta produttrice, di un cartellino ufficiale conforme all'allegato n. 1 della presente legge. Il colore del cartellino e' bianco per le sementi di base e azzurro per le sementi certificate. Le sementi appartenenti alla categoria standard e le piccole confezioni di sementi della categoria "certificata" devono essere vendute, poste in vendita o messe altrimenti in commercio munite di un cartellino del produttore. I rivenditori di sementi, muniti della apposita autorizzazione prefettizia di cui alla legge 18 giugno 1931, n. 987, possono sconfezionare e riconfezionare sementi della categoria standard a condizione che appongano alle nuove confezioni poste in vendita un proprio cartellino, in sostituzione di quello del produttore. Il cartellino, prescritto dai precedenti due commi, deve essere conforme all'allegato n. 2 della presente legge ed essere di colore azzurro per le sementi della categoria "certificata" e giallo scuro per quelle della categoria standard. Tale cartellino puo' essere sostituito da una scritta impressa in modo indelebile sull'involucro. I cartellini di cui al presente articolo e la scritta indelebile impressa sull'involucro, di cui al precedente comma, non sono obbligatori per gli imballaggi trasparenti, quando gli attestati interni riproducano tutte le prescritte indicazioni e siano leggibili attraverso l'imballaggio. Per le varieta' notoriamente conosciute alla data del 1 luglio 1970 e' consentito di menzionare sul cartellino una determinata selezione conservatrice. In tal caso gli interessati dovranno darne preventiva comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. E' fatto comunque divieto di fare riferimento a particolari proprieta' relative alla selezione conservatrice.

Testo in vigore dal 12 maggio 1976 al 10 agosto 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-04-20;195~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari