Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 ottobre 1984 al 13 maggio 2000. Leggi il testo vigente →

L'articolo 11 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, e' sostituito dal seguente: "Nei casi in cui, a norma dell'articolo 5, lettera f), della legge 8 agosto 1977, n. 584, e delle disposizioni vigenti per gli appalti non disciplinati da detta legge, e' consentita l'esecuzione di lavori complementari da parte dell'aggiudicatario dei lavori principali, l'amministrazione puo' autorizzare la consegna dei lavori previo parere favorevole dell'organo consultivo o deliberante in merito all'approvazione della relativa perizia. Deve in ogni caso essere garantita la copertura finanziaria".

Testo in vigore dal 19 ottobre 1984 al 13 maggio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1984-10-08;687~art3 · fonte del testo

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