Provvedimento abrogato dal d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554.
Abrogato dal 13 maggio 2000
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554.
Abrogato dal 13 maggio 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1984
Confronto con la versione in vigore dal 19 ottobre 1984 al 13 maggio 2000. 204 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Dopo l'articolo 23 della legge 8 agosto 1977, n. 584, e' aggiunto il seguente: "Art. 23-bis. - Le imprese riunite possono costituire tra loro una societa', anche consortile, ai sensi del libro V, titolo V, capi III e seguenti del codice civile, per la esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori. La societa' subentra, senza che cio' costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessita' di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilita' delle imprese riunite di cui all'ultimo comma del precedente articolo 21. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo all'ente committente o concedente. Tutte le imprese riunite devono far parte della societa' di cui al primo comma, la quale non e' iscrivibile all'albo nazionale dei costruttori previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 57. L'inizio dell'attivita' esecutiva della societa' e' subordinato, ove necessario, esclusivamente agli accertamenti di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936. Ai soli fini degli articoli 17 e 18 della presente legge e dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, i lavori eseguiti dalla societa' sono riferiti alle singole imprese riunite, secondo le rispettive quote di partecipazione alla societa' stessa".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1984-10-08;687~art12 · fonte del testo
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