Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1986 al 11 giugno 1995. Leggi il testo vigente →

Dopo l'articolo 26 della legge 1 marzo 1965, n. 121, e' aggiunto il seguente: "Art. 26-bis. - I sottufficiali, i graduati e i militari di truppa musicanti di cui al primo comma dell'articolo 24 possono essere reclutati in base agli articoli 14, 16 e 17".

Testo in vigore dal 13 giugno 1986 al 11 giugno 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-06-06;254~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari