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All'articolo 5 della legge 3 gennaio 1957, n. 1, sono aggiunti i seguenti commi: "Per i primi avieri che abbiano frequentato con successo il corso complementare ma non posseggano la anzianita' di servizio di anni cinque calcolati dalla data di arruolamento volontario, non e' richiesta, ai fini della promozione al grado di sergente maggiore, la ripetizione nel grado di sergente del corso complementare previsto dal precedente articolo 3. Per i militari di cui al comma precedente e per quelli che, appartenendo al medesimo corso di reclutamento dei militari stessi e non avendo frequentato il corso complementare nel grado di primo aviere lo frequenteranno in quello di sergente, l'iscrizione nel quadro di avanzamento al grado di sergente maggiore avra' luogo con le norme stabilite nei commi secondo, terzo e quarto del precedente articolo 3".

Testo in vigore dal 8 settembre 1959 al 9 ottobre 2010

urn:nir:stato:legge:1959-07-24;698~artunico · fonte del testo

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