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I finanziamenti accordati ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, per la formazione delle scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione, non potranno superare il 20 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei progetti finanziati.

Testo in vigore dal 2 aprile 1963 al 22 dicembre 2008

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