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La differenza tra il nuovo piu' elevato stipendio eventualmente dovuto in applicazione dei precedenti articoli 3 e 4 e quello gia' spettante alla data dalla quale ha effetto la presente legge assorbe gli eventuali assegni personali in godimento, compresi quelli attribuiti in applicazione dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1957, n. 751, e dell'articolo 173, quarto comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425. Qualora l'ammontare complessivo dello stipendio e degli eventuali assegni personali pensionabili in godimento alla data dalla quale ha effetto la presente legge risulti superiore all'importo dello stipendio spettante in base ai precedenti articoli, la differenza e' conservata a titolo di assegno personale pensionabile da riassorbire in caso di promozione.

Testo in vigore dal 29 marzo 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;304~art5 · fonte del testo

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