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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]L'esame dei copioni e la revisione delle pellicole cinematografiche, agli effetti del R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287, modificato dal R. decreto 18 settembre 1924, n. 1682, e dalla legge 16 giugno 1927, n. 1121, sono affidati a Commissioni composte:

  • a)di un funzionario del gruppo A dell'Amministrazione dell'interno, appartenente alla Direzione generale della pubblica sicurezza, con funzioni di presidente;
  • b)di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, designato dal Segretario del Partito stesso;
  • c)di un magistrato dell'Ordine giudiziario;
  • d)di una madre di famiglia;
  • e)di due membri designati dal Ministro per l'economia nazionale;
  • f)di un membro designato dal Ministro per le colonie;
  • g)di un membro designato dal Ministro per le corporazioni;
  • h)di un membro designato dall' Istituto nazionale L.U.C.E. per la propaganda e la cultura a mezzo della cinematografia;
  • i)di un membro designato dall'Ente nazionale per la cinematografia.

[8]Il membro designato dal Ministro per le colonie interverra' alle sedute nelle quali debbono essere esaminati copioni e rivedute pellicole di soggetto coloniale.

[9]La Commissione di appello e' composta:

  • a)di due capi divisione, addetti alla Direzione generale della pubblica sicurezza, uno dei quali presidente;
  • b)di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, designato dal Segretario del Partito stesso;
  • c)di un magistrato;
  • d)di una madre di famiglia:
  • e)di due persone competenti in materia artistica, letteraria e tecnica cinematografica, designate dal Ministro per l'economia nazionale;
  • f)di un membro designato dal Ministro per le colonie;
  • g)di un membro designato dal Ministro per le corporazioni;
  • h)di un membro designato dall'Istituto nazionale L.U.C.E. per la propaganda e la cultura a mezzo della cinematografia;
  • i)di un membro designato dall'Ente nazionale per la cinematografia.

[10]Per la validita' delle deliberazioni delle Commissioni di prima istanza e della Commissione di appello basta la presenza di sei membri.

[11]In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.

[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[13]Data a Roma, addi' 24 giugno 1929 - Anno VII

[14]VITTORIO EMANUELE.

[15]Mussolini - Martelli.

[16]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 10 luglio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-06-24;1103~art1 · fonte del testo

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