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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]L'esame dei copioni e la revisione delle pellicole cinematografiche, agli effetti del R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287, modificato dal R. decreto 18 settembre 1924, n. 1682, e dalla legge 16 giugno 1927, n. 1121, sono affidati a Commissioni composte:
- a)di un funzionario del gruppo A dell'Amministrazione dell'interno, appartenente alla Direzione generale della pubblica sicurezza, con funzioni di presidente;
- b)di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, designato dal Segretario del Partito stesso;
- c)di un magistrato dell'Ordine giudiziario;
- d)di una madre di famiglia;
- e)di due membri designati dal Ministro per l'economia nazionale;
- f)di un membro designato dal Ministro per le colonie;
- g)di un membro designato dal Ministro per le corporazioni;
- h)di un membro designato dall' Istituto nazionale L.U.C.E. per la propaganda e la cultura a mezzo della cinematografia;
- i)di un membro designato dall'Ente nazionale per la cinematografia.
[8]Il membro designato dal Ministro per le colonie interverra' alle sedute nelle quali debbono essere esaminati copioni e rivedute pellicole di soggetto coloniale.
[9]La Commissione di appello e' composta:
- a)di due capi divisione, addetti alla Direzione generale della pubblica sicurezza, uno dei quali presidente;
- b)di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, designato dal Segretario del Partito stesso;
- c)di un magistrato;
- d)di una madre di famiglia:
- e)di due persone competenti in materia artistica, letteraria e tecnica cinematografica, designate dal Ministro per l'economia nazionale;
- f)di un membro designato dal Ministro per le colonie;
- g)di un membro designato dal Ministro per le corporazioni;
- h)di un membro designato dall'Istituto nazionale L.U.C.E. per la propaganda e la cultura a mezzo della cinematografia;
- i)di un membro designato dall'Ente nazionale per la cinematografia.
[10]Per la validita' delle deliberazioni delle Commissioni di prima istanza e della Commissione di appello basta la presenza di sei membri.
[11]In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[13]Data a Roma, addi' 24 giugno 1929 - Anno VII
[14]VITTORIO EMANUELE.
[15]Mussolini - Martelli.
[16]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 10 luglio 1929 al 16 dicembre 2009
