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[1]Nel provvedere alla liquidazione dei crediti dei consorzi concessionari verso lo Stato per l'esecuzione delle opere di bonifica concesse, il contributo governativo sara' diminuito di quella parte di spesa anticipata dallo Stato ai sensi del precedente articolo, che deve rimanere a carico della Provincia e del consorzio dei proprietari.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 29 novembre 1928 - Anno VII
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Giuriati - Mosconi.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 22 dicembre 1928 al 16 dicembre 2009
