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[1]Lo Stato ha facolta' di anticipare all'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie, in luogo dei consorzi concessionari di opere di bonifica, il 50 per cento delle spese provvisoriamente determinate nel programma annuale di azione dell'Istituto.
[2]Tale facolta' non potra' piu' essere esercitata dopo trascorso un quinquennio dall'entrata in vigore del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1649, che provvide al riordinamento dell'Istituto autonomo.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 dicembre 1932, n. 1724
1La L. 22 dicembre 1932, n. 1724 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che e' prorogato di un quinquennio il termine previsto dal secondo comma del presente articolo.
Testo in vigore dal 28 gennaio 1933 al 16 dicembre 2009
