Il primo ed il secondo comma dell'articolo 28 del predetto testo unico sono sostituiti dai seguenti: "Ai vicari ed ai cappellani investiti di un particolare beneficio, e che esercitino in una determinata circoscrizione territoriale, con autonomia ed indipendenza, le funzioni parrocchiali loro demandate, e' dovuto, a seguito di domanda dell'investito, un assegno supplementare fino a portarne la congrua al limite di annue L. 350.000 dal 1 luglio 1973. Per il periodo di tempo anteriore il limite e' quello stabilito dalle leggi all'epoca in vigore".

Testo vigente dal 14 agosto 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-07-26;343~art18 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari