Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 1971 al 9 ottobre 2010. 163 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali, degli appuntati e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, quali risultano stabiliti dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1499, sono fissati, con effetto dal 1° gennaio 1972, come segue: aiutante di battaglia e maresciallo maggiore con carica speciale, 59; marescialli dei tre gradi, brigadiere e vicebrigadiere, 56; appuntato e militare di truppa, 55. In deroga a quanto previsto nel precedente comma e per un periodo di 2 anni a decorrere dal 1° gennaio 1972, i sottufficiali, gli appuntati e militari di truppa della Arma dei carabinieri e della guardia di finanza possono chiedere, con domanda da presentarsi nel termine previsto per l'inoltro della documentazione pensionistica, che nei loro confronti siano applicati i piu' bassi limiti di eta' previsti dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1499. In tal caso, la cessazione dal servizio permanente o continuativo si considera ad ogni effetto avvenuta per eta'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-12-11;1090~art3 · fonte del testo
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