Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1980 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "Il numero dei posti da mettere a concorso per l'ammissione ai corsi biennali e annuali della scuola sottufficiali e' stabilito in relazione ai posti vacanti e disponibili nell'organico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri alla data del bando di concorso, con l'eccezione di quelli del gruppo squadrone carabinieri guardie del Presidente della Repubblica".

Testo in vigore dal 19 agosto 1980 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1980-08-08;435~art4 · fonte del testo

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