Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 aprile 1963 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

L'articolo 10 e' sostituito dal seguente: "Le Amministrazioni dello Stato sono tenute ad occupare senza concorso, operai invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2, rispettivamente nella proporzione del 6 e del 3 per cento, in relazione al contingente di ciascuna delle categorie e nei limiti delle vacanze. E' tuttavia, richiesto l'accertamento dell'idoneita' professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti all'assunzione della prima e seconda categoria. Nel numero degli operai validi si calcola anche il personale femminile. Le stesse percentuali si applicano anche in rapporto agli operai assunti, in via eccezionale, con contratto di diritto privato. Le disposizioni di cui ai precedenti comma sono estese al personale operaio di ruolo e non di ruolo degli Enti pubblici. Il limite massimo di eta' per l'assunzione degli invalidi di guerra e', in ogni caso, quello previsto dall'ultimo comma del precedente articolo".

Testo in vigore dal 2 aprile 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-03-05;367~art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari