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L'articolo 16 e' sostituito dal seguente: "I privati datori di lavoro che sono tenuti in virtu' della presente legge ad occupare invalidi di guerra dovranno rivolgere le richieste alle rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale invalidi di guerra. E' ammessa la richiesta nominativa per i lavoratori di concetto e per il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza, la custodia della sede di opifici, cantieri, o comunque di beni dell'azienda, nonche' per i qualificati e specializzati di cui al terzo comma, lettera b), e al penultimo comma dell'articolo 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264, eventualmente disponibili nel ruolo degli aspiranti al collocamento".

Testo in vigore dal 2 aprile 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-03-05;367~art13 · fonte del testo

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