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L'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e' sostituito con il seguente: "Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sono considerati utili i periodi trascorsi in carcere, o al confino di polizia, o all'estero, nelle circostanze di cui all'articolo 1 della presente legge, dai cittadini italiani che possano far valere una posizione assicurativa nella assicurazione predetta, o periodi di lavoro assoggettabili a contribuzione della assicurazione stessa, ai sensi delle vigenti norme di legge. I contributi relativi sono a carico dello Stato".

Testo in vigore dal 27 aprile 1961 al 18 gennaio 1966

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