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[1]La disposizione di cui al primo comma del precedente articolo 1 e quelle di cui all'art. 2, dovranno avere applicazione entro il 1° luglio 1931, rimanendo intanto abrogate le disposizioni precedenti ad esse contrarie.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 8 gennaio 1931 - Anno IX
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Ciano.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 23 gennaio 1931 al 22 dicembre 2008
