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[1]L'obbligo dell'impianto radiogoniometrico stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 380, convertito in legge 17 giugno 1929, n. 1095, e' esteso alle navi da passeggeri ed alle navi cisterna destinate al trasporto di combustibile liquido, che compiano viaggi oltre Costantinopoli e che abbiano l'obbligo dell'impianto radiotelegrafico.
[2]Sono esonerate dall'obbligo dell'impianto radiogoniometrico le navi che, pur oltrepassando lo Stretto di Gibilterra e il Canale di Suez, non si spingano oltre Casablanca e Lisbona nell'Atlantico e Kosseir nel Mar Rosso.
Testo in vigore dal 23 gennaio 1931 al 22 dicembre 2008
