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[1]Nella legge 1° maggio 1890, n. 6837, sull'ordinamento della giustizia amministrativa, l'art. 21 e' soppresso.
[2]All'art. 9 e' aggiunta la disposizione seguente:
[3]E' applicabile anche alla domanda e ai ricorsi presentati alle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale la disposizione dell'art. 35 della legge sul Consiglio di Stato, modificato dalla presente legge, riferibilmente al deposito prescritto dall'art. 10 del regolamento per gli uffici di segreteria della Giunta provinciale amministrativa, pubblicato con R. decreto 4 giugno 1891, n. 273.
[4]La decadenza per inadempimento all'obbligo del deposito sara' pronunziata dalla Giunta in Camera di consiglio con ordinanza esente da bollo.
[5]Agli articoli 13, primo comma, 15 e 19 sono sostituiti i seguenti:
[6]Art. 13, primo comma. - Nell'esercizio della giurisdizione attribuitagli dalla presente, o da qualsiasi altra legge, la Giunta delibera, con l'intervento in qualita' di presidente del prefetto, o di chi ne fa le veci, dei due consiglieri di prefettura e dei consiglieri elettivi piu' anziani.
[7]Art. 15. - L'incompetenza per ragioni di materia puo' essere proposta e dichiarata in qualunque stato della causa. La Giunta provinciale deve pronunciarla anche d'ufficio.
[8]Contro tali decisioni e' ammesso il ricorso alla competente sezione del Consiglio di Stato, salvo poi sempre, contro le decisioni che da questa saranno proferite, il ricorso alle sezioni unite della Cassazione, a norma della legge 31 marzo 1877, n. 3761.
[9]Art. 19. - Salvo il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 15, modificato dalla presente legge, contro le decisioni della Giunta provinciale possono entro termine di 30 giorni dalla ricevuta notificazione ricorrere al Consiglio di Stato:
- a)le parti interessate, di cui siano state in tutto o in parte respinte le domande o le eccezioni;
- b)la pubblica amministrazione, di cui sia stato annullato o revocato totalmente o parzialmente l'atto o il provvedimento: od il Ministero dal quale essa dipende, ancorche' non siano intervenuti o non siansi fatti rappresentare avanti la Giunta provinciale.
[10]Nei casi dell'articolo 2 il ricorso e' diretto alla sezione IV, e proposto per violazione di legge o per motivi d'incompetenza o di eccesso di potere non compresi nella legge 31 marzo 1877, n. 3761.
[11]Nei casi dell'articolo 1° e' proposto davanti alla sezione V e puo' estendersi anche al merito.
[12]Ciascuna sezione pronuncia sul ricorso colle norme e per gli effetti rispettivamente determinati dalla legge sul Consiglio di Stato modificata dalla legge presente.
Testo in vigore dal 15 marzo 1907 al 16 dicembre 2009
