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[1]La parte in causa o la pubblica Amministrazione dovranno domandare con separate istanze ai presidenti delle sezioni contenziose la fissazione dell'udienza per la discussione dei ricorsi.
[2]I ricorsi si avranno per abbandonati, se per il corso di tre anni non siasi fatto alcun atto di procedura.
Testo in vigore dal 15 marzo 1907 al 16 dicembre 2009
