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[1]Dopo l'art. 28, comma 2, della legge suenunciata, e' aggiunto il seguente capoverso:
[2]Tuttavia quando il provvedimento si riferisce direttamente ad altri interessati, il ricorso al Re non puo' essere proposto se non siano decorsi i termini per impugnare il provvedimento stesso in sede giurisdizionale; ovvero quando nessuno degli interessati abbia dichiarato entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione del ricorso al Re di fare opposizione. In caso contrario il giudizio avra' luogo in sede giurisdizionale.
Testo in vigore dal 15 marzo 1907 al 16 dicembre 2009
