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[1]L'art. 25 della predetta logge e' modificato nei modi che appresso:
[2]In principio alla enunciativa «La sezione IV» e' sostituita l'enunciazione «La sezione V».
[3]Dopo il n. 9, e prima del comma finale, sono inseriti con ordine di enumerazione progressiva i dieci numeri contenuti nell'art. 21 della legge 1° maggio 1890, n. 6837; ed aggiunti i tre numeri seguenti:
[4]N. 20. - Dei ricorsi in materia di spedalita' e di ricovero degli inabili al lavoro.
[5]N. 21. - Dei ricorsi contro le decisioni pronunziate dalle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale nei casi previsti dall'art. 1 della legge 1° maggio 1890 e da ogni altra disposizione legislativa, che attribuisca alle Giunte stesse giurisdizione anche nel merito.
[6]N. 22. - Dei ricorsi relativi a tutte le controversie, che da qualsiasi legge generale o speciale siano deferite alla giurisdizione del Consiglio di Stato anche per il merito.
[7]Ai ricorsi prodotti alla sezione V e' applicabile il disposto del 2° comma dell'art. 24.
Testo in vigore dal 15 marzo 1907 al 16 dicembre 2009
