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[1]L'art. 12, nn. 3 e 4, primo capoverso della legge 2 giugno 1889, n. 6166 (serie 3ª) e l'art. 23 della legge stessa sono rispettivamente modificati con la sostituzione delle disposizioni che seguono:
[2]Art. 12, n. 3. - Sulla esecuzione delle provvisioni ecclesiastiche, per le quali occorre il decreto Reale.
[3]N. 4, primo capoverso. - Sui ricorsi fatti al Re contro la legittimita' dei provvedimenti amministrativi, sui quali siano esaurite o non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica.
[4]Tali ricorsi non saranno piu' ammessi dopo 180 giorni da quello in cui il ricorrente ebbe comunicazione del provvedimento; e saranno notificati all'autorita' che abbia emesso il provvedimento e a chi vi abbia interesse diretto nei modi stabiliti dal regolamento.
[5]Art. 23. - Avuto il parere di una sezione, il ministro puo' salve le disposizioni dell'art. 27, richiedere al presidente, che l'affare sia riproposto all'esame dell'intero Consiglio e discusso in adunanza generale.
Testo in vigore dal 15 marzo 1907 al 16 dicembre 2009
