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[1]Per i ricorsi prodotti anteriormente alla promulgazione della presente legge il termine di tre anni indicato nell'art. 7 cominciera' a decorrere dal giorno in cui andra' in esecuzione la legge stessa.
[2]Per i suddetti ricorsi il presidente avra' tuttavia facolta' di provvedere nel primo triennio alla loro iscrizione d'ufficio in registro a norma delle disposizioni contenute nell'art. 55 del regolamento di procedura dinanzi alla IV sezione del Consiglio di Stato 17 ottobre 1889, n. 6516, ancorche' non sia prodotta domanda di udienza.
Testo in vigore dal 15 marzo 1907 al 16 dicembre 2009
