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Il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del tesoro e il Ministero delle finanze, stabilira' con proprio decreto le categorie di persone, singole o raggruppate, italiane o straniere cui sara' concesso il libero ingresso nei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita' dello Stato dietro semplice esibizione di un documento che le qualifichi. I deputati e i senatori hanno libero ingresso agli Istituti di cui alla tabella annessa alla presente legge. E' consentito il libero ingresso negli Istituti di cui alla tabella annessa alla presente legge a tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, statali e non statali, dietro presentazione della tessera ferroviaria o di apposita tessera rilasciata dal provveditore agli studi della Provincia in cui insegnano e agli studenti universitari dietro presentazione di apposita tessera rilasciata dal rettore della Universita'.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1956 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-11-26;1317~art8 · fonte del testo

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