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I rendiconti delle somme erogate dagli intendenti di finanza per i pagamenti eseguiti ai sensi del precedente art. 1, debbono essere trasmessi trimestralmente, secondo le disposizioni di contabilita' generale dello Stato, insieme con i documenti giustificativi, alle Ragionerie provinciali dello Stato aventi la stessa sede delle Intendenze che dispongono i pagamenti. Alle dette Ragionerie ed agli Uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, sono deferite per i rendiconti menzionati nel precedente comma, le attribuzioni di controllo spettanti, rispettivamente, a norma delle leggi vigenti, alla Ragioneria generale dello Stato ed alla Corte dei conti.

Testo in vigore dal 14 marzo 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-02-08;59~art3 · fonte del testo

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