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Il primo comma dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1950, n. 261, e' sostituito, con effetto dalla entrata in vigore della legge medesima, dal seguente: "Sui finanziamenti concessi nei limiti della somma di cui ai precedenti articoli 6 e 7, lo Stato concorre con un contributo annuo in misura costante del 3,50 per cento sull'importo iniziale di ciascuno di tali finanziamenti e per la durata massima, di dieci anni".

Testo in vigore dal 25 marzo 1964 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1964-02-24;112~artunico · fonte del testo

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