Articolo abrogato.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Articolo abrogato.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
2 versioni dal 1980
Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1980 al 9 ottobre 2010. 84 parole tolte.
tolto: L'articolo 3 della legge 9 gennaio 1956, n. 25, e' modificato come segue: "Capo dell'Ordine militare d'Italia e' il Presidente della Repubblica. Cancelliere e Tesoriere dell'Ordine militare d'Italia e' il Ministro della difesa. L'Ordine ha un consiglio composto da un presidente e da cinque membri. Il presidente e i membri del consiglio sono nominati tra ufficiali decorati dell'Ordine, con una uguale rappresentanza delle tre Forze armate. E' segretario dell'Ordine militare d'Italia un ufficiale dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica, appartenente ad una delle classi dell'Ordine".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1980-02-11;22~artunico · fonte del testo
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