L'articolo 5 della legge 9 aprile 1990, n. 87, e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - 1. Il comitato promuove, entro tre mesi dalla sua istituzione, la costituzione di una societa' per azioni con capitale sottoscritto per almeno il 51 per cento dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, e, per la quota restante, da istituti di credito di diritto pubblico, privati o cooperativi, da enti pubblici, anche territoriali, o da societa' il cui capitale sia per la maggioranza detenuto da imprenditori agricoli o loro organismi associativi. 2. La societa' svolge nel settore zootecnico i compiti previsti dal programma di cui all'articolo 1 approvato dal CIPE. In particolare:

  • a)accorda fidejussioni a fronte di operazioni creditizie;
  • b)effettua, previa autorizzazione accordata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, operazioni di provvista mediante ricorso al mercato, anche estero, assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio entro i limiti previsti dall'articolo 2, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991), da destinare ad operazioni creditizie di investimento;
  • c)concede finanziamenti, previo parere di ammissibilita' del gruppo di esperti di cui al comma 4 dell'articolo 3, per interventi relativi alle azioni di risanamento e liquidazione di societa';
  • d)acquisisce quote di partecipazione di societa' i cui progetti, previsti dalla presente legge, siano stati approvati dal comitato". Il comma 2 dell'articolo 3, i commi 1 e 3 dell'articolo 4 e l'articolo 8 della legge 9 aprile 1990, n. 87, sono abrogati.

Testo vigente dal 13 agosto 1991

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 78/1992

    Questione infondata
    4 marzo 1992

    Le disposizioni degli artt. 1, primo comma, e 2, primo comma, della legge 8 agosto 1991, n. 252, non vulnerano il giudicato costituzionale espresso con sentenza n. 116/1991 con la quale furono riconosciuti costituzionalmente illegittimi, perché lesivi di competenze regionali e provinciali, due profili della legge 8 aprile 1990, n. 87, concernenti rispettivamente: a) l'attribuzione al comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico, istituito presso il Ministero dell'agricoltura, di poteri gestionali (art. 4) da esercitare direttamente o tramite la società per azioni nazionale; b) la sottrazione (art. 8, primo comma, lett. a) dell'importo di 140 miliardi di finanziamento previsto dall'art. 3 della legge n. 752 del 1986, già destinato per il 1990 a interventi nel settore agricolo di competenza regionale e provinciale. Nessuna delle norme impugnate ha infatti, preservato o rinnovato l'efficacia delle disposizioni della legge n. 87 del 1990 dichiarate illegittime da tale pronuncia, limitandosi invece, la prima, a riformulare le finalità generali della legge n. 87 e gli strumenti di programmazione alla stessa correlati, e la seconda a regolare la costituzione della società per azioni di cui all'art. 5 stessa legge, nonché a disporre l'"abrogazione" del'art. 3, secondo comma, dell'art. 4, primo e terzo comma, e dell'art. 8 della legge n. 87, cioè delle norme già dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 116. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, e 2, primo comma, della legge 8 agosto 1991, n. 252, sollevata in riferimento all' art. 136 Cost.). - V. in tema di intangibilità degli effetti delle pronunce costituzionali le sent. nn. 73/1963; 88/1966; 223/1983; 922/1988; 491/1989 e 545/1990.

    Art. 136 cost. · Art. 1 Modifiche alla legge 9 aprile 1990, n. 87, concernente interventi urgenti per la zootecnia · Art. 2 Modifiche alla legge 9 aprile 1990, n. 87, concernente interventi urgenti per la zootecnia · Art. 8 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1991-08-08;252~art2 · fonte del testo

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