L'articolo 1 della legge 9 aprile 1990, n. 87, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. Per un intervento straordinario nella zootecnia da realizzarsi attraverso progetti integrati di rilevanza nazionale, e' autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1991. 2. I progetti sono predisposti da societa' cooperative e da altre societa' che assicurino una significativa presenza sui mercati e devono rispondere alle linee strategiche e ai criteri stabiliti in apposito programma straordinario, approvato dal CIPE su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste con le procedure di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752. 3. Per la predisposizione del programma straordinario, la definizione delle linee strategiche e dei criteri di intervento e il finanziamento dei progetti, e' costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il comitato per l'intervento straordinario nel settore zootecnico. 4. Il comitato di cui al comma 3 esercita la propria attivita' osservando, in quanto compatibili, le norme e le procedure stabilite dal programma approvato dal CIPE ai sensi del comma 2 e quelle stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di provvidenze contributive e creditizie per gli organismi cooperativi di rilevanza nazionale". L'articolo 2 della legge 9 aprile 1990, n. 87, e' abrogato. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 9 aprile 1990, n. 87, e' sostituito dal seguente: " 1. Il comitato e' presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o, per sua delega, da uno dei suoi componenti, ed e' composto di otto membri dei quali uno designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro della sanita', uno dal Ministro del tesoro ed uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, nominati, su proposta dello stesso Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; gli altri tre membri sono nominati in rappresentanza delle regioni secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418".

Testo vigente dal 13 agosto 1991

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 78/1992

    Questione infondata
    4 marzo 1992

    Le disposizioni degli artt. 1, primo comma, e 2, primo comma, della legge 8 agosto 1991, n. 252, non vulnerano il giudicato costituzionale espresso con sentenza n. 116/1991 con la quale furono riconosciuti costituzionalmente illegittimi, perché lesivi di competenze regionali e provinciali, due profili della legge 8 aprile 1990, n. 87, concernenti rispettivamente: a) l'attribuzione al comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico, istituito presso il Ministero dell'agricoltura, di poteri gestionali (art. 4) da esercitare direttamente o tramite la società per azioni nazionale; b) la sottrazione (art. 8, primo comma, lett. a) dell'importo di 140 miliardi di finanziamento previsto dall'art. 3 della legge n. 752 del 1986, già destinato per il 1990 a interventi nel settore agricolo di competenza regionale e provinciale. Nessuna delle norme impugnate ha infatti, preservato o rinnovato l'efficacia delle disposizioni della legge n. 87 del 1990 dichiarate illegittime da tale pronuncia, limitandosi invece, la prima, a riformulare le finalità generali della legge n. 87 e gli strumenti di programmazione alla stessa correlati, e la seconda a regolare la costituzione della società per azioni di cui all'art. 5 stessa legge, nonché a disporre l'"abrogazione" del'art. 3, secondo comma, dell'art. 4, primo e terzo comma, e dell'art. 8 della legge n. 87, cioè delle norme già dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 116. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, e 2, primo comma, della legge 8 agosto 1991, n. 252, sollevata in riferimento all' art. 136 Cost.). - V. in tema di intangibilità degli effetti delle pronunce costituzionali le sent. nn. 73/1963; 88/1966; 223/1983; 922/1988; 491/1989 e 545/1990.

    Art. 136 cost. · Art. 1 Modifiche alla legge 9 aprile 1990, n. 87, concernente interventi urgenti per la zootecnia · Art. 2 Modifiche alla legge 9 aprile 1990, n. 87, concernente interventi urgenti per la zootecnia · Art. 8 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1991-08-08;252~art1 · fonte del testo

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