L'articolo 27 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' abrogato. I conti individuali previsti dall'articolo 27 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, costituiti da versamenti volontari degli iscritti sono aboliti. I versamenti volontari gia' effettuati verranno resituiti ai titolari al momento delle liquidazioni delle rispettive pensioni, salvo che per comprovato bisogno non ne chiedano prima le restituzioni. Vengono istituiti nuovi conti individuali a sensi dell'articolo 11, lettera b) della presente legge.

Testo vigente dal 27 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-25;289~art8 · fonte del testo

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