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Nei casi previsti dai due articoli precedenti il Comitato dei delegati della Cassa puo' adottare provvedimenti previdenziali e assistenziali in deroga alla presente legge, se l'eccezionalita' dei casi li giustifichi e se trattasi di provvedimenti tollerabili in relazione al complesso degli oneri da fronteggiare. I provvedimenti previsti nel presente articolo non saranno validi se non abbiano riportato il voto favorevole di un numero di delegati che rappresenti i tre quarti degli iscritti alla Cassa e se alla seduta non abbiano partecipato almeno 18 delegati. I provvedimenti stessi non potranno avere esecuzione se non in quanto approvati dal Ministro per la grazia e la giustizia, presa visione del verbale della seduta del Comitato dei delegati.

Testo in vigore dal 27 marzo 1963 al 14 agosto 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-25;289~art19 · fonte del testo

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