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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Al terzo comma dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, numero 1024, e' sostituito il seguente:
[8]«La presente regola non si applica ai Corpi armati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, nonche' al personale femminile addetto all'assistenza dei malati di mente degli ospedali psichiatrici, siano essi istituti amministrati direttamente dalle Provincie, siano essi istituzioni pubbliche di beneficenza».
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 26 maggio 1930 - Anno VIII
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Mussolini - Rocco.
[13]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 10 giugno 1930 al 16 dicembre 2009
