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L'articolo 21 della legge 31 marzo 1956, n. 293, e' sostituito dal seguente: "Le pensioni di invalidita' o di anzianita', liquidate a norma del precedente articolo 17, non possono essere di ammontare inferiore a lire 260.000 annue, escluse le maggiorazioni per i figli a carico. Le pensioni ai superstiti, di cui all'articolo 20, non possono essere inferiori al predetto ammontare ridotto nelle misure percentuali fissate nello stesso articolo 20. In ogni caso le pensioni di cui ai comma precedenti non possono essere di importo inferiore al minimo previsto nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, maggiorate dei 10 per cento".

Testo in vigore dal 15 febbraio 1963 al 4 gennaio 1972

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;53~art7 · fonte del testo

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