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Il primo comma dell'articolo 30 della legge 31 marzo 1956, n. 293, e' sostituito dal seguente: "Nel caso in cui un iscritto muoia dopo almeno un anno di contribuzione al Fondo, i superstiti di cui all'articolo 19, ove non abbiano diritto alla pensione, possono chiedere che sia ad essi corrisposta una indennita' una tantum, da dividersi in parti uguali calcolata secondo le norme dell'articolo 27".

Testo in vigore dal 15 febbraio 1963 al 4 gennaio 1972

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;53~art13 · fonte del testo

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