Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 31 gennaio 1963 al 22 dicembre 2008. 175 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Nell'albo di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1959, n. 1296, sono altresi' iscritti, in aggiunta ai soggetti previsti dall'articolo 27 della legge stessa, coloro che, anteriormente al 1 gennaio 1960, hanno avanzato domanda per essere utilizzati come assuntori e che alla stessa data, siano gia' stati riconosciuti idonei, previo esame professionale ed accertamento dei requisiti morali e fisici, nonche' coloro che siano stati utilizzati, nei due anni precedenti alla data del 1 marzo 1960, per le sostituzioni di assuntori sempre previo esame professionale ed accertamento dei requisiti morali e fisici. Nell'albo stesso sono anche iscritti i dipendenti di assuntori gia' in servizio alla data del 1 marzo 1960, nonche' coloro che nella posizione di incaricati hanno occupato posti di assuntori per almeno 300 giornate nel periodo dal 1 marzo 1960 al 31 maggio 1962, i quali superino l'esame professionale e sia accertato nel loro confronti il possesso requisiti morali e fisici. L'applicazione dei precedenti due commi avviene su domanda degli interessati da produrre entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-01-06;13~art8 · fonte del testo
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