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Il comma secondo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1956, n. 266, e' cosi' modificato: "Qualora il diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria per altro titolo sorga successivamente alla notifica di cui al precedente comma, la facolta' di opzione deve essere esercitata entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dall'inizio dell'anno solare successivo a quello nel corso del quale la facolta' predetta e' stata esercitata.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1966 al 22 dicembre 2008

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